Piattaforma WhistleblowingPA (segnala un illecito)

Dettaglio Amministrazione Trasparente

La segnalazione di illeciti (whistleblowing) è la procedura per segnalare violazioni di norme di legge o di regolamenti, acquisite nel proprio contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'organizzazione.

Segnalazione illeciti - Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il decreto si applica dal 15 luglio 2023 ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Segnalare le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee (intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione) è espressione di senso civico e trasparenza, pertanto attraverso la Trasparenza è uno strumento che ha il significato di prevenire della corruzione e dare impulso alla partecipazione civica. In senso più ampio, è comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Segnalare alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non è quindi delazione, ma salvaguardia dell’interesse pubblico e individuale, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza. Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.

Chi può fare una segnalazione

Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Asvi Sardegna, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT dell’Agenzia solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni, beneficiano delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

  • prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
  • successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare

La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle strutture della Giunta o delle Agenzie regionali, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.

Si tratta, secondo il citato decreto, di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate, non sono ammissibili se basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

La segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il whistleblower. Si applicano le misure di protezione se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni.

Restano ferme le esclusioni e l’applicazione delle norme previste dall’articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto.

Sono inoltre escluse dalla disciplina del whistleblowing e dalle relative tutele, secondo quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

 

Come fare la segnalazione

L’Asvi Sardegna ha adottato le modalità operative di segnalazione, come riportate nelle Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna, che prevedono differenti canali di trasmissione:

1. Digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica.

2. Cartacea, con trasmissione a mano o tramite servizio postale.

3. Segnalazione verbale al RPCT.

4. Segnalazione esterna all’ANAC.

1. Digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica

L'Asvi Sardegna ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, tramite Whistleblowing Solutions Impresa Sociale che offre a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito per dialogare con i segnalanti. La piattaforma informatica adempie agli obblighi normativi, utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
La piattaforma richiede la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima.
Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
La segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT).
Contestualmente all’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (Personal Computer, Tablet, Smartphone), sia dall'interno che dall'esterno dell'Asvi Sardegna, compatibile con qualsiasi sistema operativo e browser più diffusi. Link: https://asvisardegna.whistleblowing.it/

2. Cartacea, con trasmissione a mano o tramite servizio postale

La trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT dell’Asvi Sardegna, Piazza Duchessa Borgia, n. 4 - 07014 Ozieri (Sassari). Nella busta deve essere tassativamente specificata la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno.
Si richiede cortesemente di utilizzare uno dei seguenti moduli:
Modulo per la segnalazione con dati identificativi in chiaro [Scarica il file]
Modulo per la segnalazione con dati identificativi disgiunti [Scarica il file]
Nell’ipotesi che il segnalante utilizzi la modalità di segnalazione con dati identificativi disgiunti, quest’ultimo dovrà munirsi di due buste di diverse dimensioni e seguire le istruzioni sotto riportate:
• nella busta interna (più piccola) occorre inserire il Modulo 2 Campo A compilato con le generalità del segnalante, a cui allegare copia del documento d’identità, siglato con firma autografa;
• la busta esterna (più grande) deve contenere, oltre alla busta di cui al punto precedente, il modulo di segnalazione Modulo 2 Campo B+C.
Il segnalante deve avere cura di chiudere e sigillare entrambe le buste.

3. Segnalazione verbale al RPCT

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

4. Segnalazione esterna all’ANAC

Qualora il segnalante ritenga che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna direttamente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in forma scritta od orale, al seguente indirizzo Whistleblowing - Anticorruzione

 

Misure di protezione

INFORMATIVA SULLE MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Al segnalante e tutti i soggetti coinvolti si applicano le misure di protezione stabilite dal D.lgs. n. 24 del 2023, in particolare quando ricorrono le condizioni generali ovvero, al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal decreto e la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto in materia di divieto di ritorsione, le misure di protezione si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:

  • gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
  • gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

 Le misure di protezione sono le seguenti:

  1. Riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità della persona segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del D.lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

  1. Divieto di ritorsioni

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche se solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia.

Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi (articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023):

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere.

L’articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all’ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

  1. Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, sanzioni. Articoli 20 e seguenti del D.lgs. n. 24 del 2023.

In particolare, tra le altre garanzie previste, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni (es. quelle coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico; quelle relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali) se, al momento della segnalazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa sia stata presentata con le modalità richieste dalla legge.
Per ulteriori e specifiche informazioni si rinvia al sito dell’ ANAC Whistleblowing - Anticorruzione

Perdita delle tutele

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 sulle limitazioni di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Informativa privacy

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:

  1. il Direttore generale;
  2. i dipendenti di ruolo e i tirocinanti;
  3. le persone addette all’ufficio o i consulenti;
  4. i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Agenzia;
  5. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Agenzia.

Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:

  1. il Direttore generale;
  2. i dipendenti di ruolo dell’Agenzia e i tirocinanti;
  3. le persone addette all’ufficio o i consulenti;
  4. i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Agenzia;
  5. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Asvi Sardegna, nonché altri soggetti che a vario titolo interagiscono con l’Agenzia stessa.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso l’amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all’ANAC.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti indicati al par. 5 delle istruzioni. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza: 

  1. al dirigente del Dipartimento Risorse Umane e attività contrattuali, nonché al Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza dell’autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
  2. agli organi e alle strutture competenti dell’Agenzia affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell’Agenzia stesso;
  3. se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale interno ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Asvi Sardegna, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Privacy” - Diritti dell’utente, oppure cliccando al seguente al link:

https://www.asvisardegna.it/.galleries/doc-testi/Modulo-esercizio-diritti-sulla-Privacy.pdf

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025, 17:23

Contatta l'Agenzia

Problemi con i servizi del portale