In questa sezione vengono pubblicate le informazioni relative a:
Accesso civico semplice: E' l'istituto dell’accesso civico semplice è stato introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“decreto trasparenza”) che riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l’obbligo per legge.
Con lo strumento dell'accesso civico semplice chiunque può quindi vigilare, attraverso il sito web istituzionale del'Agenzia Asvi Sardegna, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Amministrazione dell'Agenzia
Le richieste di accesso civico semplice possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.
Accesso civico generalizzato: Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha apportato alcune modifiche al decreto trasparenza introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello già contenuto nell’art. 5 comma 1 che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell’area anglosassone, la cui trasposizione legislativa è nota come Freedom of Information Act (FOIA).
In sintesi, viene introdotto all’art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti).
Lo scopo dichiarato della norma è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Registro degli accessi: Rappresenta l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico da parte dell’amministrazione. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.
Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento:
- per l’accesso civico semplice, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o al Segretario generale della Regione che provvede entro quindici giorni;
- per l’accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento.