D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
D.Lgs 25 maggio 2016 n.97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Art.29) – Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo n.33 del 2013 e successive modifiche e integrazioni
2. Al comma 1 dell’art. 33 del decreto legislativo n.33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni”, dopo le parole “beni, servizi,”, sono inserite le seguenti “prestazioni professionali” e dopo le parole “dei pagamenti” sono inserite le seguenti: “nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.
D.P.C.M. 22/09/2014
Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
- Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
- A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
- L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
- Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
- “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall' art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ;
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
- Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
- L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all' art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 . Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all' art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .
- Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
- Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall' art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , costituiscono il prospetto di cui all' art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 .
- Gli enti vigilati e le unità locali di cui all' art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , trasmettono altresì l’«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.
Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
- Le amministrazioni pubblicano l’«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all' art. 9, comma 1 , del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
- A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l’«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all' art. 9, comma 2 , del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
- Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” di cui all' allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.